SDA - Ritratto d'avvocato Luigi Righetti

85 DICEMBRE 2022 tifcava la fgura del di?ensore con l’appar- tenenza o il ri?erimento ad una determinata area politica. Ricorreva alla sua memoria storica per ri- costruire la genesi di certi modi di pensare comuni. Lui, che è diventato procuratore le- gale nel 1957 e si è occupato del ?oro verone- se, quale membro del Consiglio dell’Ordine, per ventidue anni, aveva respirato il clima dei suoi esordi e ne era rimasto legato, nei ricordi e nello spirito. Rammentava e rimpiangeva un diverso rapporto tra cliente e di?ensore e, soprattutto, una diversa valutazione sociale di tale rapporto. Riteneva che la più recente associazione dell’avvocato con il cliente risalisse al ‘68 “quando il di7ensore dell’industriale inquinatore era necessariamente un prezzolato, mentre i di7ensori di imputati politici di una determinata ideologia erano presentati quali paladini della legge ovvero avversari di un sistema iniquo che si voleva scardinare” (15 ?ebbraio 1993). Si batteva perché il di?ensore ?osse considerato solo come tale, come un pro?essio- nista necessario che svolge la sua opera socialmente meritevole a prescindere dalla posizione del cliente (o da ciò di cui questi era accusato); non perdeva occasione per scrivere che “ l’avvocato deve di7endere chiunque a lui si rivolga per assistenza e di7esa sen- za nessuna discriminazione ne’ politica ne’ ideologica: è non solo un’ esigenza di carattere pro7essionale ma, anche, o soprattutto, una irrinunciabile espressione di civiltà giuridica” (15 ?ebbraio 1993) . Rivendicava anche l’autonomia dell’Avvocatura nei con?ronti del Giudice, con ?orza e sotto tutti i profli. Sosteneva che nel processo civile l’avvocato, nel contraddittorio, dovesse poter de- cidere i ritmi e le attività e che l’intervento del Giudice dovesse essere ridotto allo stretto necessario: “Ritengo sia un dato acquisito e 7uori discussione che il nostro sistema processuale civile derivi da una concezione liberistica dello Stato, in cui le parti chiedono delle “regole” nell’ambito delle quali muoversi per organizzare il procedimento che porti alla decisione. In questa prospettazione, le parti (e cioè gli avvocati) hanno la massima au- tonomia (è il cosiddetto potere dispositivo) e il Giudice ha solo il compito di regolare le varie 7asi processuali a seconda delle iniziative e della determinazione dei soggetti privati…. La novella del 1950-54 (travolta, però, dalla giurisprudenza della Cassazione) aveva cercato di mitigare questo principio; è solo però con l’introduzione, nell’ordinamento, dello Statuto dei diritti dei lavoratori (con il cosiddetto “rito lavoro”) che i ruoli si invertono e la perdita di autonomia delle parti private viene sacriMcata in omaggio ad una doverosa, e rapida, tutela dei diritti della parte ritenuta più debole, e cioè dei lavoratori. Altre esperienze successive (legge sull’equo canone) si giustiMcano solo con motivazioni di pubblico interesse: i poteri delle parti private sono stati compressi solo in vista del soddis7acimento di quelle esigenze, derivanti sempre da valutazioni di pubblico interesse. Vedremo poi se i risultati voluti dal legislatore sono stati raggiunti; sta di 7atto che di 7ronte ad una situazione disastrosa (oltre

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